Condizioni generali di vendita e fornitura della società a responsabilità limitata OEG GmbH*

Documento aggiornato: luglio 2019

Art. 1 Ambito di validità e applicazione

Le seguenti condizioni valgono per tutte le nostre forniture e prestazioni fornite a tutti i nostri clienti (essendo esclusivamente delle imprese /professionisti). Inoltre, esse valgono per qualsiasi futura fornitura e prestazione comprese eventuali forniture di ricambi. Non si applicano modalità complementari o derogatorie contenute nelle condizioni generali dei clienti. Con il presente, non riconosciamo la loro validità. Esse si applicano solo se ossia in quanto le abbiamo espressamente accettate in totalità o in parte. La nostra fornitura di merce e/o prestazioni senza riserve non rappresenta nessun riconoscimento di modalità complementari o derogatorie dalle nostre condizioni generali eventualmente contenute nelle condizioni generali dei clienti. L’accettazione di prestazioni/forniture senza riserve del cliente rappresenta il pieno riconoscimento delle nostre condizioni generali.

Art. 2 Conclusione del contratto

  1. I nostri cataloghi e altre descrizioni prodotto hanno mero scopo informativo e non costituiscono una offerta in senso giuridico. La proposta di contratto deve essere presentata dal cliente. Ci riserviamo il diritto di accettare l’offerta del cliente entro il termine di due settimane.
  2. Il contratto viene in essere solo con la nostra conferma d’ordine scritta, ovvero consegna e/o fornitura della merce.

Art. 3 Prezzi e condizioni di pagamento

  1. Il pagamento dei prezzi da noi indicati dovrà essere effettuato mediante addebito diretto SEPA (a fronte del quale riconosciamo uno sconto del 2%), nei restanti casi per contrassegno. Non si accettano cambiali; gli assegni sono accettati solo in caso di pattuizione espressa ed esclusivamente pro solvendo.
  2. Il cliente cade in mora se non salda i pagamenti in scadenza al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di un sollecito di pagamento equivalente. Ci riserviamo il diritto di costituzione in mora ad una data anticipata rispetto al termine sopra indicato, tramite ingiunzione da notificarsi dopo la scadenza del termine di pagamento. In deroga ai precedenti punti 1 e 2, il cliente cade in mora se non ha adempiuto entro il termine di pagamento stabilito ad una data del calendario specificata o determinabile.
  3. In caso di mora del cliente siamo autorizzati,
    • a) a esigere interessi annui pari al tasso base aumentato di 9 punti percentuali, fermo restando l’eventuale maggior danno da dimostrare,
    • b) a far valere immediatamente e integralmente nei confronti del cliente tutti i diritti derivanti da questo o da altri affari, anche in caso di singole rate non ancora scadute,
    • c) a trattenere forniture o altre prestazioni derivanti da questo o da altri negozi fino al completo soddisfacimento di tutte le nostre pretese derivanti dalla presente commessa o da altre commesse impartite dal cliente,
    • d) a esigere idonea garanzia.
  4. Ove ricorrano i presupposti legali e ci spetti un diritto di risarcimento in luogo della prestazione, siamo autorizzati ad addebitare un indennizzo forfettario in misura corrispondente al 30% del prezzo d’acquisto. Al cliente è consentito dimostrare che non abbiamo subito affatto il danno, o che il danno è inferiore rispetto all’importo forfettario. Ci riserviamo comunque il diritto di dimostrare di avere subito un danno di entità superiore. In entrambi casi i dovrà essere saldato il danno dimostrato anziché l’importo forfettario.
  5. È esclusa ogni compensazione con i nostri crediti, salvo che le contro pretese siano incontestate, costatate giudizialmente o da noi riconosciute.

Art. 4 Forniture

  1. Salvo diversa pattuizione espressa, i termini di fornitura indicati non sono vincolanti.
  2. La spedizione della merce è effettuata per conto del cliente. Se non diversamente concordato, la spedizione è a nostro rischio e pericolo. Ragione per cui stipuliamo un assicurazione per il trasporto, i cui costi vengono addebitati al cliente in modo forfettario al momento della consegna della merce. L’attuale importo forfettario dell’assicurazione per il trasporto può essere consultato all’indirizzo www.oeg.net o può essere richiesto telefonicamente tramite il nostro servizio telefonico di assistenza gratuita.

Art. 5 Riservato dominio

  1. La merce resta di nostra proprietà fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla relazione d’affari, inclusi crediti accessori, pretese di risarcimento danni e incassi di assegni e cambiali. Il cliente ha facoltà di utilizzare e alienare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della regolare relazione d’affari fino a quando non è in arretrato con i suoi obblighi. Non sono consentite costituzioni in pegno o trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia.
  2. Il cliente trasferisce a noi la sua proprietà sui nuovi beni che ha realizzato collegando l’oggetto della fornitura ad altri manufatti, e li custodisce per nostro conto con la diligenza del buon padre di famiglia, salvo il caso in cui siamo già di diritto comproprietari pro quota della merce gravata da riservato dominio. La proprietà su questi beni funge da garanzia solo per l’importo equivalente al valore della merce soggetta a riservato dominio.
  3. I crediti derivanti dalla rivendita della merce e dei prodotti con essa realizzati vengono a noi ceduti sin d’ora, in modo proporzionale al nostro diritto di comproprietà e agli altrui diritti. Su nostra richiesta, il cliente è tenuto a comunicarci i nominativi dei debitori e l’ammontare dei crediti ceduti, e notificare la cessione ai debitori. Il cliente ha facoltà di riscuotere i crediti ceduti salvo nostra revoca. Gli importi incassati dovranno essere a noi trasferiti pro quota e fino a concorrenza del nostro credito derivante dal prezzo di vendita.
  4. Il cliente che incorpora la merce soggetta a riserva di proprietà in un bene immobile, cede a noi sin d’ora il credito a lui spettante per un ammontare pari all’importo della merce fatturata, con tutti i diritti accessori, ivi compreso il diritto di concedere un'ipotesa di garanzia prioritaria rispetto agli altri crediti. Ove il cliente venda il proprio credito con un’operazione di factoring senza rivalsa, il nostro credito diventa immediatamente esigibile; il cliente è tenuto a cederci il proprio credito nei confronti del factor e a trasferire prontamente l’introito della vendita. Noi acconsentiamo a questa cessione.
  5. Se le garanzie eccedono il nostro credito in misura superiore al 110%, siamo obbligati a svincolare le garanzie, su richiesta del cliente; in caso di più garanzie, possiamo operare una scelta, in modo da assicurarci un congruo margine di copertura.
  6. In caso di condotta del cliente non conforme al contratto, segnatamente di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto ed esigere la restituzione della merce.

Art. 6 Vizi/garanzia/restituzione della merce

  1. Il contratto ha come oggetto esclusivamente l’articolo in vendita, con le proprietà, le caratteristiche e la finalità d’impiego conformi alla descrizione dell’articolo fornita dal suo produttore e nota al cliente. La descrizione dettagliata del prodotto è messa a disposizione al cliente per prendere visione prima di stipulare il contratto d’acquisto. Ulteriori e più ampie proprietà e/o caratteristiche o finalità d’impiego aggiuntive si intendono concordate solo se da noi espressamente confermate.
  2. I vizi constatati devono esserci prontamente comunicati per iscritto, ivi compresi i vizi constatati a seguito di un tentativo di eliminazione degli stessi. I vizi che non sono da considerare occulti devono esserci notificati entro e non oltre 5 giorni dall’accettazione della merce. I vizi occulti devono essere denunciati entro 5 giorni dalla scoperta. Se la denuncia non ci viene inoltrata entro i predetti termini, la merce si considera accettata senza vizi.
  3. Rispondiamo per vizi, a condizione che
    a) essi non siano riconducibili a uso improprio, errato montaggio o messa in esercizio, trattamento negligente o impiego di mezzi di esercizio non idonei o sostituzione di materiali ad opera del cliente o di terzi, naturale usura, lavori di costruzione imperfetti, influssi di natura chimica, elettrochimica o elettrica, - salvo il caso in cui queste fattispecie siano imputabili a nostra colpa;
    b)il cliente abbia regolarmente assolto ai suoi doveri di controllo e denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 377 del codice di commercio tedesco in combinato disposto con il n° 2;
    c) il cliente non sia moroso, fatta salva una congrua ritenuta di garanzia conformemente a quanto disposto al successivo punto 8.
  4. La pretesa giuridica del cliente all’adempimento successivo viene soddisfatta con una fornitura successiva (fornitura sostitutiva) o, a nostra discrezione, con l’eliminazione dei vizi.
  5. Le pretese dell’acquirente per vizi della cosa si prescrivono in un anno dalla consegna al cliente dell’oggetto acquistato. Questo termine di prescrizione non si applica ove la legge prescriva perentoriamente termini più lunghi (ai sensi degli artt. del codice civile tedesco 438 comma 1, n° 2 (costruzioni e beni per costruzioni) e 479 comma 1 (diritto di rivalsa) e 634a comma 1 n° 2 (difetti di costruzione), come pure in caso di dolo, reticenza dolosa del vizio, mancato adempimento della garanzia relativa alle caratteristiche e violazione di obblighi contrattuali sostanziali (i cosiddetti obblighi cardinali). Sono considerati obblighi contrattuali sostanziali cui adempimento costituisce la condizione determinante per la corretta attuazione del contratto e
    sui quali è regolarmente basata la fiducia reciproca delle parti contrattuali per quanto riguarda il rispetto degli impegni. Si applicano a questi casi i termini di prescrizione stabiliti dalla legge. Restano impregiudicate le disposizioni normative in materia di sospensione della prescrizione, cause di sospensione e nuovo inizio di decorrenza dei termini.
  6. Restano comunque impregiudicati i diritti del cliente in caso di danni corporali, all’integrità e alla salute, come pure di reticenza dolosa di un vizio o di assunzione di una garanzia relativa alle caratteristiche o di un rischio a procurare.
  7. Eventuali diritti di rivalsa del cliente ai sensi dell’art. 478 del codice civile tedesco sussistono solo se il cliente non ha stabilito con il proprio acquirente accordi che trascendano i diritti previsti dalla legge in caso di vizi. Eventuali spese quali, ad es., costi per salari, materiale, trasporto e viaggio sono a nostro carico solo nella misura in cui non crescano a causa del trasferimento dell’oggetto della fornitura in un luogo diverso dalla sede del cliente, a meno che tale trasferimento non corrisponda all’uso previsto del bene. Non rifondiamo quelle spese che non si sarebbero originate se l’acquirente avesse adottato precauzioni sufficienti e idonee in vista dell’eliminazione dei vizi. Se il cliente è fatto oggetto di un reclamo per un vizio dell’oggetto della fornitura da lui approntato, è tenuto a informarci immediatamente al riguardo. Dovrà obbligare i suoi acquirenti a fare altrettanto, a condizione che siano imprenditori. Ci riserviamo il diritto di soddisfare le pretese vantate dall’acquirente nei confronti del cliente intervenendo direttamente. In questo caso, il soddisfacimento delle pretese dell’acquirente vale quale soddisfacimento delle pretese dell’ordinante.
  8. In caso di denuncia di vizi, i pagamenti potranno essere trattenuti dal cliente solo in misura proporzionale ai vizi riscontrati, ove le pretese dell’ordinante siano incontestate o constata giudizialmente. Se la denuncia dei vizi è ingiustificata, ci riserviamo la facoltà di esigere dall’acquirente il rimborso delle spese sostenute, come pure i costi a noi addebitati per il controllo operato da fornitori a monte e sub fornitori.
  9. In linea generale non sono ammessi resi di merce, salvo quelli da noi espressamente autorizzati in via preventiva, e i resi che dobbiamo accettare in caso di ricorso giustificato in garanzia. Se, in via eccezionale, acconsentiamo al reso, la merce ci dovrà essere rispedita franco domicilio, a rischio e pericolo del cliente, unitamente all’imballo originale e alla copia della fattura, con l’indicazione del motivo del reclamo. Ci riserviamo l’addebito dei costi del ritiro.
  10. Il cliente che abbia applicato o installato in un altro oggetto la merce difettosa, in modo conforme alla natura e all’impiego previsto della merce, può esigere il rimborso delle spese necessarie alla rimozione della merce difettosa e all’installazione e/o applicazione della merce priva di difetti o riparata (“spese di rimozione e installazione”), solo alle seguenti condizioni:
    - per spese di rimozione e installazione necessarie si intendono solo gli esborsi direttamente inerenti alla rimozione e/o allo smontaggio della merce difettosa e all’installazione e/o applicazione di merce identica, alle condizioni normalmente praticate sul mercato; il cliente dovrà comprovare detti esborsi mediante idonei giustificativi presentati perlomeno sotto forma di testo.
    - Eventuali ulteriori costi sostenuti dal cliente per danni conseguenti ai vizi quali, a titolo esemplificativo, lucro cessante, costi per guasti o spese supplementari per l’acquisto di merce sostitutiva, non rappresentano spese di rimozione e installazione direttamente inerenti e, pertanto, non danno diritto a rifusione delle spese ex art. 439 comma 3 BGB (codice civile tedesco). Lo stesso vale per le spese di cernita e gli esborsi supplementari che si originano quando la merce venduta e fornita si trova in un luogo diverso da quello di adempimento pattuito.
    - Il cliente non ha diritto a esigere l’anticipo delle spese di rimozione e installazione e di eventuali altri spese connesse all’adempimento successivo.

Art. 7 Responsabilità

  1. Sono esclusi eventuali diritti del cliente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per qualsivoglia causa. Questa clausola non si applica in caso di reticenza dolosa di un vizio, in caso di caratteristiche non conformi a quanto garantito, nei casi di lesioni mortali, corporali o della salute nonché in caso di inadempienza dolosa o per colpa grave della OEG oppure nel caso di inadempimento di obblighi contrattuali che costituiscono condizione determinante per la corretta attuazione del contratto e sui quali è regolarmente basata la fiducia reciproca delle parti contrattuali per quanto riguarda il rispetto degli impegni (obblighi contrattuali sostanziali 7 obblighi cardinali).
  2. Il diritto al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contrattuali sostanziali è limitato al danno tipico del contratto ragionevolmente prevedibile. Questa limitazione non si applica a danni imputabili ad azione deliberata o a colpa grave neppure nei casi di lesioni mortali, corporali o della salute.
  3. In uguale modo, le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano ai diritti al risarcimento di spese inconcludenti (§ 284 BGB). Una modifica dell’onore della prova a svantaggio del cliente non è correlata alle disposizioni di cui sopra.
  4. Le predette limitazioni relative alla responsabilità valgono anche per i nostri rappresentanti legali, mandatari o sostituti e dipendenti dell’azienda.

Art. 8 Protezione dei dati

La OEG GMBH attribuisce grande importanza alla tutela dei dati personali. Perciò, al garantire un buon funzionamento dei processi tutti i dati necessariamente richiesti sono trattati con grande cautela e in ottemperanza ai requisiti stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati (UE-RGPD).

È considerata responsabile del trattamento degli stessi dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE-RGPD) la OEG GmbH, Industriestraße 1, 31840 Hessisch Oldendorf, Telefono +49 (0)5152/6990, Telefax +49 (0)5152/6992000, e-mail: [email protected], rappresentata dal suo direttore generale.

Per ogni domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, può rivolgersi in qualsiasi momento al nostro designato responsabile della protezione dei dati. Il nome e gli estremi del responsabile della protezione dei dati della OEG GmbH sono: OEG GmbH, Datenschutzbeauftragter (responsabile della protezione dei dati), Industriestraße 1, D-31840 Hessisch Oldendorf, e-mail: [email protected]

Rispetto all’obbligo di informazione derivante dall’articolo 13 dell’UE-RGPD rimandiamo alla nostra esplicita avvertenza sulla tutela dei dati personali. Pregasi consultare https://www.oeg.net/static/privacy

Oppure chieda a noi l’avvertenza sulla tutela dei dati personali.

Art. 9 - Varie ed eventuali

  1. Al rapporto contrattuale, ivi comprese le Condizioni generali commerciali, si applica esclusivamente il diritto tedesco, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale e le norme di conflitto del diritto internazionale privato (segnatamente il Regolamento Roma I) anche nel caso in cui il cliente abbia sede all’estero o si tratti di vendita all’estero.
  2. Foro competente per qualsiasi controversia derivante e inerente al rapporto giuridico con il cliente è Hessisch Oldendorf.
  3. L’inefficacia di singole parti delle condizioni di cui sopra non pregiudica la validità delle restanti condizioni del contratto
  4. Non si concedono sconti su forniture «in contrassegno».

* Le condizioni generali di cui in alto non valgono per la Svizzera. Se necessario - chiedere le condizioni in vigore per la Svizzera.